La normativa che si occupa della situazione giuridica dello straniero a
differenza delle altre branche del diritto è molto particolare e
sistemica.
E' particolare perché suscita sempre un particolare interesse
sia dal punto di vista economico sia da quello politico ed è sistemica
perché può essere studiata sotto molto profili, ad esempio di diritto
internazionale e di diritto interno, di diritto comunitario e di diritto
costituzionale.
Negli ultimi anni è considerevolmente aumentata la quantità di fonti
normative che, con diversa efficacia e livello (si pensi a livelli
nazionali, sopranazionali, internazionali) definiscono i diversi
elementi dello status di cittadino straniero.
Questo sviluppo normativo e le contingenze storiche legate alla
globalizzazione creano notevoli problemi di definizione della nozione di
stranero e, in generale, di diritto dell'immigrazione.
In realtà, è
difficile ricercare elementi comuni quando con il termine straniero
vengono indicate varie situazioni: da colui che non ha alcuna
cittadinanza a colui che è cittadino di un Paese di nuova adesione
europea, da chi si trova per turismo in Italia a chi ha fatto richiesta
di asilo politico.
Neppure il testo costituzionale fornisce un supporto: l'articolo 10
della Costituzione Italiana si limita ad usare la parola straniero nel
senso più generico possibile.
Ecco perché dare una definizione univoca e certa di straniero ha, da
sempre, presentato notevoli difficoltà.
Nel nuovo digesto italiano del 1940, al paragrafo 10 della voce
"straniero", questi veniva definito come colui che:
- non gode della cittadinanza italiana
- non è un suddito coloniale
- non è un cittadino della Libia
- non è un cittadino delle isole Egee
- non è apolide.
Nella convenzione di applicazione dell'accordo Schengen del 14 giugno
1985 relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere
comuni, è stato, all'articolo 1, definito il termine "straniero".
Secondo tale convenzione lo straniero è colui che non è cittadino di uno
stato membro della Comunità Europea.
In sostanza, nella maggior parte dei testi e secondo i più influenti
studiosi, lo straniero è, semplicemente, colui che non ha la
cittadinanza del Paese in cui vive.
Anche se questa definizione risulta
chiara e, per alcuni versi, addirittura banale, ha avuto una lunga
gestazione storica.
Quindi lo straniero per lo Stato Italiano è chi non è cittadino
italiano.
I non - cittadini, tuttavia, possono essere di vario tipo e, a questi,
corrispondere degli stati giuridici, anche sostanziali, molto diversi
l'uno dall'altro.
Tutte le categorie di non-cittadini hanno una propria situazione
giuridica con una propria normativa ed allora avremo:
- i cittadini europei;
- i cittadini di Paesi terzi, cosiddetti extracomunitari;
- gli apolidi;
- i richiedenti asilo politico;
- i richiedenti lo status di rifugiato politico.
L'Avvocato Gianni Busco dello Studio legale Busco di Bari, si occupa di
diritto dell'immigrazione e potrà consigliarvi ed assistervi nelle vostre
scelte.
Potrete formulare domande e richiedere chiarimenti sulle donazioni
inviando una mail all'indirizzo:
l'Avvocato Gianni Busco dello Studio legale Busco di Bari vi risponderà fornendo risposte alle informazioni richieste.
Con la nascita dell'ONU nel 1945 inizia il processo che
porterà al riconoscimento a livello mondiale di una serie di diritti
fondamentali ed universali in capo agli individui. Dal momento in cui si
iniziano a riconoscere e a tutelare i diritti dell'uomo, la tutela si estende
anche ai cittadini stranieri in quanto persone. Con il processo di
internazionalizzazione dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo, lo
straniero, in quanto persona, non può subire discriminazioni rispetto al
cittadino proprio perché i diritti umani protetti dalle norme internazionali
sono universali e quindi vanno riconosciuti a tutti, indistintamente ed
indipendentemente, dal vincolo della cittadinanza.
Il principio della non discriminazione, su cui si basano questi strumenti,
svolge un ruolo fondamentale tendente alla eliminazione delle norme interne o
dei fattori che rendono lo straniero discriminato. Pertanto, anche allo
straniero, oltre che al cittadino italiano, sono riconosciuti i seguenti
diritti:
- diritto alla via, all'integrità fisica e alla sicurezza;
- diritto all'uguaglianza davanti alla legge;
- diritto a non essere sottoposto a trattamenti crudeli, inumani, alla tortura,
alla schiavitù;
- diritto al riconoscimento della personalità giuridica;
- diritto alla manifestazione del pensiero e a riunirsi in associazioni;
- diritto di contrarre liberamente il matrimonio;
- diritto ad avere proprietà;
- diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
- diritto a non essere molestato per le proprie opinioni;
- diritto alla parità di trattamento nel lavoro, a condizioni favorevoli di
lavoro, alla sciopero e alla iscrizione ai sindacati;
- diritto all'istruzione;
- diritto alla parità giuridica tra uomini e donne;
- diritto dei bambini alla protezione dallo sfruttamento;
- diritto alla salute;
- diritto all'uguaglianza davanti ai tribunali ed alla presunzione di innocenza;
- diritto a non subire interferenze arbitrarie o illegittime nella vita privata,
nella propria abitazione e nella propria corrispondenza.
Alla persona umana è riconosciuto, inoltre, il diritto di migrare, ovvero di
spostarsi verso uno stato diverso da quello di origine.
Ed allora viene
riconosciuta la libertà di movimento, il diritto di lasciare qualsiasi Paese,
incluso il proprio, nonché il diritto di cercare e di godere in altri Paesi
asilo dalle persecuzioni.
Il Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato nel 1966
sottolinea come ogni individuo che si trovi su di uno Stato, ha il diritto di
scegliere la residenza senza restrizione se non ai fini di sicurezza nazionale,
ordine pubblico, sanità o moralità pubblica.
Uno straniero che si trovi
legalmente nel territorio di uno stato aderente al patto, non può essere espulso
se non in base ad una decisione presa in conformità della legge e salvo che vi
si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità
di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione sottoponendo il
proprio caso all'esame dell'Autorità Competente o di una o più persone
specificamente designate.
In particolare, l'Avvocato Gianni Busco dello Studio legale Busco di Bari si
occupa della tutela dei diritti umani e dell'immigrazione.
Per ricevere informazioni potete mandare una mail a:
l'Avvocato Gianni Busco dello Studio legale Busco di Bari vi risponderà fornendo le risposte alle informazioni richieste.
Chi richiede asilo politico o lo status di rifugiato si trova in una situazione
particolare che la normativa riconosce come meritevole di maggior tutela. In
Italia, in base all'articolo 10 della Costituzione, si ha un diritto soggettivo
all'asilo e la competenza a concederlo è dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. La
differenza tra le due situazioni (quella di richiede asilo e quella di chi
richiede lo status di rifugiato) è notevole, basti pensare alla definizione di
rifugiato come presente nella convenzione di Ginevra ed alle condizioni
richieste dalla Costituzione Italiana per ottenere l'asilo, secondo cui è
sufficiente che lo straniero non goda delle libertà previste dalla Costituzione.
Per ricevere ulteriori informazioni potete mandare una mail a:
l'Avvocato Gianni Busco dello Studio legale Busco di Bari vi risponderà fornendo le risposte alle informazioni richieste.
Secondo la Convenzione di Ginevra si può richiedere il riconoscimento dello
status di rifugiato soltanto se:
- nel paese di origine si sono subite persecuzioni dirette e personali, per
motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le opinioni politiche;
- si ha un ragionevole fondato timore di subire tali persecuzioni in caso di
ritorno.
Infatti, l'articolo 1 della Convenzione di Ginevra stabilisce che il titolo di
rifugiato venga concesso a chi "temendo a ragione di essere perseguitato per
motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui è cittadino
e non può e non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di
questo paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandovi fuori del
paese in cui aveva residenza abituale, a seguito di tali avvenimenti non può o
non vuole tornarvi per il timore di cui sopra".
Chi si trova nelle situazioni indicate al paragrafo precedente può presentare la domanda per ottenere lo status; la domanda può essere considerata irricevibile in casi ben definiti:
- quando il richiedente è già stato riconosciuto rifugiato in un altro Stato;
- quando il richiedente proviene da uno Stato diverso da quello di appartenenza
che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra e nel quale ha soggiornato prima
di raggiungere l0Italia per un periodo di tempo, indipendentemente dall'aver
richiesto il riconoscimento dello stato di rifugiato;
- quando il richiedente ha già subito in Italia condanne per aver commesso un
delitto contro la personalità o la sicurezza dello Stato, un delitto contro
l'incolumità pubblica, il delitto di riduzione in schiavitù o quello di furto,
rapina, o il delitto di devastazione e saccheggio, ovvero un delitto connesso
alla fabbricazione, introduzione, messa in vendita e traffico illegale di armi,
di esplosivi o di sostanze stupefacenti ovvero alla loro detenzione.
Non può inoltre richiedere lo stato di rifugiato chi è stato condannato per il
delitto di associazione mafiosa ovvero di appartenenza ad organizzazioni
terroristiche ovvero altri delitti per finalità di terrorismo.
La richiesta di riconoscimento dello status va presentata subito, appena giunti
in Italia, presso il posto di polizia di frontiera del luogo dove si sbarca o si
giunge oppure alla Questura competente per territorio.
Il richiedente, se riconosciuto rifugiato, avrà un tesserino con cui viene definito lo status.
Lo
straniero con lo status di rifugiato gode di una serie maggiore di diritti
rispetto ad uno straniero extracomunitario.
Insieme al tesserino la Questura rilascerà anche un documento di viaggio che
consentirà al rifugiato di recarsi all'estero e di fare poi rientro in Italia.
Questo documento di viaggio, con validità temporale pari a quella del permesso di soggiorno, dovrà, periodicamente, essere rinnovato insieme al rinnovo del permesso di soggiorno.
Con tale documento di viaggio il rifugiato potrà entrare,
per un periodo di tempo non superiore a tre mesi e senza necessità di visto, nei
Paesi firmatari dell'Accordo di Strasburgo del 1959 (ad esempio Albania,
Armenia, Austria, Belgio, Bosnia, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Malta,
Norvegia, ecc.).
E'da ricordare che lo status di rifugiato si può perdere a seguito del rientro
nel paese di origine, in quanto tale atto viene interpretato come una
manifestazione di volontà di tornare ad avvalersi della protezione del paese di
origine.
Analogamente sarà interpretata una eventuale richiesta di passaporto
presso le rappresentanze diplomatiche in Italia del paese di origine.
Se il rifugiato politico vuole trasferirsi in un altro Stato, dovrà richiedere
il visto alla rappresentanza diplomatica del paese in cui si vuole recare e poi
avviare la procedura per il "trasferimento di responsabilità".
Tutti i passaggi riportati dovranno essere seguiti da un
Avvocato.
Per eventuali informazioni potrete contattare l'Avvocato Gianni Busco dello
Studio legale Busco di Bari responsabile della rubrica sull'immigrazione che
trovate in questa pagina di Avvocato Bari inviando una mail a:
l'Avvocato Gianni Busco dello Studio legale Busco di Bari vi risponderà
fornendo le risposte alle informazioni richieste.
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L'asilo politico costituzionale può essere richiesto anche se viene negato lo
status di rifugiato politico in quanto la protezione viene concessa in modo più
ampio. La richiesta deve avvenire tramite ricorso al tribunale ordinario.
Ricordiamo che sono previste ulteriori forme di protezioni quali ad esempio:
- il divieto di espulsione per chi è oggetto di persecuzione per motivi di
razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali o sociali nel proprio paese d'origine (Art.
19 del T.U.);
- il diritto agli sfollati di protezione temporanea;
- divieto di espulsione per una persona che rischia di subire torture nel
proprio paese d'origine.
Nel caso in cui le informazioni del sito Avvocato Bari non dovessero risultare
sufficienti, potrete richiedere chiarimenti inviando una mail all'indirizzo:
l'Avvocato Gianni Busco dello Studio legale Busco di Bari vi risponderà fornendo
le risposte alle informazioni richieste.
Il permesso di soggiorno è il titolo più frequente e primario per rimanere in
Italia. E' il più frequente perche ogni straniero regolare ha, come minimo, il
permesso di soggiorno ed è primario in quanto è il titolo rilasciato dalla
Questura competente quando uno straniero entra in Italia.
Il permesso di soggiorno può essere rilasciato per differenti motivazione e
sulla base di differenti requisiti, ne ricordiamo alcuni:
- Lavoro subordinato;
- Lavoro stagionale;
- Lavoro autonomo e libere professioni;
- Motivi familiari;
- Motivi di studio.
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sufficienti, potrete richiedere chiarimenti inviando una mail all'indirizzo:
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L'Avvocato Busco riceve a:
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Roma in Viale dei Parioli, 54
Milano in Via Vincenzo Monti, 8