Avvocato Bari - guida in stato d'ebbrezza

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La guida in stato di ebbrezza è una condotta che configura una violazione di regole di natura amministrativa da cui scaturisce una sanzione e in alcuni casi può comportare una responsabilità di natura penale e, quindi, un vero e proprio reato.

In questo ultimo caso, il reato di guida in stato di ebbrezza può portare a dover affrontare un procedimento penale ed alla necessità di doversi rivolgersi ad un avvocato per essere assistiti ed evitare che una eventuale condanna possa portare alla iscrizione presso il casellario giudiziale.
La normativa che regola il caso di guida in stato di ebbrezza è riportata dall’art. 186 del d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), recentemente modificato ed inasprito in occasione della riforma al Codice della Strada.
La normativa richiamata, evidenza notevoli distinzioni in termini di sanzione irrogata in ragione del grado di ebbrezza alcolica rilevato mediante il c.d. etilometro o tramite esami del sangue.
In particolare l'Avvocato Gianni Busco dello Studio Legale Busco di Bari si occupa di procedimenti per guida in stato di ebbrezza e, nel caso in cui le informazioni ricevute dalla pagina di Avvocato Bari non dovessero risultare sufficienti, potrete inviare una mail per richiedere ulteriori informazioni all'indirizzo:

[email protected]

oppure telefonando al n. 349.4581484

 

Avvocato Bari: la disciplina attualmente in vigore

L'art.186 del Codice della strada, distingue tre diverse ipotesi di violazione:

1) L'ipotesi prevista dall'art. 186 comma II lett. a) prevede una sanzione amministrativa (una multa) da 500 a 2.000 euro per il soggetto nei confronti del quale sia stato accertato un valore superiore a 0,5 grammi/litro (g/l) e non superiore a 0,8 g/l. All'accertamento della condotta consegue la sospensione della patente da tre a sei mesi, disposta dal Prefetto e viene disposto, nel caso in cui vi sia stato anche un incidente stradale, il fermo amministrativo del veicolo (a condizione che il veicolo sia di proprietà del soggetto che ha commesso il fatto).
Nel caso di un incidente stradale, la sanzione prevista può essere raddoppiata.

2) L'ipotesi sanzionata dall'art. 186 comma II lett. b) riguarda, invece, l'ipotesi in cui venga accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l. In questo caso, non vi è più una sanzione amministrativa, ma è prevista l'ammenda da € 800 ad € 3.200 e l'arresto sino a sei mesi; all'accertamento del reato consegue, inoltre, la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno. Le previste sanzioni sono raddoppiate per l'ipotesi di incidente stradale ed in questo caso viene disposto anche il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni. Ai sensi dell'art. 2-sexies, inoltre, qualora il reato venga commesso dopo le 22 e prima delle ore 7, l'ammenda è aumentata da un terzo alla metà.

3) L'ipotesi sanzionata dall'art. 186 comma II lett. c) è la più grave delle tre. È la previsione del reato commesso da colui che conduca in stato di ebbrezza un veicolo con tasso alcolemico superiore al valore di 1,5 g/l. In questo caso, vi è un'ammenda tra € 1.500 ed € 6.000 e l'arresto da sei mesi a un anno. All'accertamento segue la sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo utilizzato per commettere il reato appartiene a terzi la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Inoltre, in caso di recidiva (ovvero aver commesso lo stesso fatto) entro due anni, vi è la revoca della patente.

Particolarmente rilevante è la previsione della confisca del veicolo, qualora sia di proprietà del soggetto che ha commesso il reato: in sostanza, in questo caso, il bene confiscato diverrà di proprietà dello Stato. Ma non è ancora tutto, poiché, qualora si provochi un incidente stradale, oltre al raddoppio delle sanzioni, vi è anche la specifica previsione della revoca della patente (indipendentemente dalla recidiva). Vale, anche per tale ipotesi, la previsione di un aumento da un terzo alla metà dell'ammenda prevista, per il caso in cui il reato sia commesso dopo le 22 e prima delle 7.


4) L'articolo 186, infine, contiene un'ulteriore fattispecie di reato, ovvero quella prevista al comma 7, laddove si precisa che sia punito con le pene di cui alla lett. c) il soggetto che rifiuti di svolgere gli accertamenti richiesti. È importante precisare che secondo la giurisprudenza, i reati possono anche concorrere, ovvero possono essere contestati la guida in stato di ebbrezza e il rifiuto, poiché il primo può essere ritenuto sussistente, come abbiamo precisato, anche alla luce della ricorrenza degli elementi sintomatici.
La prima riguarda la circostanza che, nel caso di processo penale, la sospensione della patente verrà disposta, in origine, dal Prefetto del luogo, in via cautelare, sino ad un massimo di due anni, così come previsto dall'art. 223 del Codice della strada.
Pertanto, il primo provvedimento di sospensione è temporaneo; ne seguirà un altro emesso dal Giudice Penale che sarà chiamato a pronunciarsi sulla fattispecie penale.
Il secondo aspetto riguarda un'importante possibilità, prevista dal comma 9-bis del più volte citato art. 186 del Codice della strada, ovvero quello di essere ammessi ai lavori di pubblica utilità.
Si tratta, quindi, di svolgere attività non retribuita a favore della collettività, secondo modalità ben determinate e presso Stato, Regioni, Province, Comuni, ma anche presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e, comunque, accreditate presso il Tribunale. In sostanza, la pena prevista da espiare viene sostituita da un obbligo di dedizione lavorativa in favore della collettività.

I benefici sono di immediata comprensione, poiché il reato viene dichiarato estinto, la sanzione della sospensione della patente viene automaticamente ridotta della metà (rispetto al valore determinato dal giudice penale) e, infine, viene revocata la confisca del veicolo (qualora, ovviamente, si ricorra in una tale ipotesi) e, dunque, il bene di proprietà non viene definitivamente perso.

 

Attualmente la possibilità di usufruire di tale beneficio non sussiste per coloro che abbiano causato un incidente stradale.


Rivolgendovi ad Avvocato Bari ed inviando una mail all'Avvocato Gianni Busco dello studio legale Busco di Bari, potrete avere informazioni utili sul da farsi e su come affrontare procedimenti per guida in stato di ebbrezza.

 


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Avvocato Bari: casi speciali e normativa di riferimento

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La legge 120/2010 ha introdotto anche l'art. 186-bis, che disciplina alcune specifiche ipotesi:


1) Conducenti con età inferiore a anni 21 o comunque nei primi tre anni di patente: la differenza è che viene punita, con sanzione amministrativa, anche la guida con tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l. Le sanzioni, anche in questo caso, sono raddoppiate se si è responsabili di un incidente. Inoltre, qualora uno di questi soggetti commetta un'infrazione di cui alla lett. a), comma II, 186, le sanzioni sono aumentate di un terzo; se ricorre un reato di cui alle lett. b) o c) sono aumentate della metà.


2) Conducenti professionali: le lettere b), c) e d) dell'articolo individuano alcune particolari categorie di guidatori, in merito al trasporto di persone ovvero alla “imponenza” del mezzo utilizzato.
Anche in questo caso la sanzione è prevista anche per il tasso alcolemico inferiore a 0,5 e gli aumenti delle sanzioni previste dalle ipotesi di cui all'art. 186 ordinario.
Inoltre, per i guidatori individuati dalla lett. d), qualora il valore rilevato sia superiore a 1,5 g/l, vi è sempre la revoca della patente; per gli altri, invece, è necessaria la recidiva nel biennio.


Per entrambe le categorie, il comma 5 del richiamato articolo prevede una ipotesi di reato anche nel caso in cui ci si rifiuti di sottoporsi ai controlli suo proprio tasso alcol emico con la previsione che le pene risulteranno aumentate da 1/3 a ½ come previsto dalla lett. c) dell’articolo 186.

 

in caso di dubbi l'Avvocato Busco dello Studio legale Busco di Bari potrà darvi ulteriori chiarimenti.

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oppure telefonate allo Studio Legale Busco di Bari al n. 349.4581494

 


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la rubrica "la guida in stato di ebbrezza" è stata realizzata dall'Avvocato Giuseppe Picca